Il termine “forensics” viene comunemente tradotto in italiano come “forense”, nonostante si tratti di un evidente anglismo. In italiano, la parola “forense” è propriamente intesa come “relativo al tribunale” o “pertinente all’attività giudiziaria”. Tuttavia, con l’influenza crescente delle discipline scientifiche nel campo legale, espressioni come “patologia forense” e “informatica forense” sono diventate d’uso comune, sebbene rappresentino un’espansione del significato originario del termine. In realtà, una traduzione più accurata di “forensics” sarebbe “criminalistica”, che si riferisce all’applicazione delle scienze naturali e delle tecniche scientifiche all’investigazione del crimine. Questo termine comprende una vasta gamma di discipline, tra cui la balistica, la tossicologia, la genetica forense e la stessa informatica forense, che in un’ottica più precisa potrebbe essere chiamata “criminalistica informatica”. Tuttavia, questa espressione non è ancora entrata nell’uso corrente.

È fondamentale notare che i termini “forensico” o “forensica” non esistono in italiano e il loro uso è da considerarsi errato; il termine corretto rimane “forense”. Nel contesto del diritto penale italiano, è cruciale fare una chiara distinzione tra il significato tecnico e quello comune di alcuni termini. Ad esempio, in italiano, il termine “prova” si riferisce specificamente a ciò che viene formalizzato nel corso del dibattimento di fronte al giudice, mentre il termine inglese “evidence” sarebbe più accuratamente tradotto come “elementi probatori” in un contesto legale italiano, riferendosi agli indizi raccolti durante le indagini che possono poi essere ammessi come prova in giudizio.

Informatica Forense in Italia vs. Stati Uniti

Le differenze tra l’Italia e gli Stati Uniti in termini di procedure forensi sono sostanziali e riflettono tradizioni giuridiche differenti. Negli Stati Uniti, la “catena di custodia” (chain of custody) è un concetto centrale nella gestione delle prove, poiché garantisce l’integrità e la tracciabilità di ogni elemento probatorio dalla raccolta fino alla presentazione in tribunale. La validità di una prova digitale, ad esempio, dipende strettamente dalla sua capacità di essere rintracciata senza che sia mai stata alterata. L’ammissibilità delle prove è quindi strettamente legata al rispetto di protocolli rigorosi.

In Italia, invece, l’attenzione maggiore è posta sulla validità e sulla metodologia dell’analisi delle prove, che viene eseguita sotto la supervisione del giudice. L’elemento cardine non è solo la custodia delle prove, ma anche il modo in cui queste vengono analizzate e interpretate all’interno del processo giudiziario. A tal proposito, la Legge 48/2008, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, ha introdotto nel sistema legislativo italiano i requisiti fondamentali per la computer forensics, fornendo un quadro normativo e procedurale più chiaro per l’acquisizione e l’analisi delle prove digitali. Questa legge ha quindi migliorato la capacità del sistema giudiziario italiano di affrontare i reati informatici, allineando le procedure nazionali con gli standard internazionali.

Problema della Ripetibilità

Un aspetto cruciale del diritto penale italiano è la distinzione tra analisi ripetibili e non ripetibili, che incide direttamente sulle modalità di acquisizione e trattamento delle prove.

Definition

Un’analisi si definisce ripetibile quando non comporta un’alterazione irreversibile dell’oggetto analizzato, permettendo quindi una verifica successiva con gli stessi metodi.

Esempi di analisi ripetibili includono l’esame di un documento digitale o la copia forense di un disco rigido, che possono essere ripetuti senza compromettere l’integrità del materiale.

Al contrario, le analisi non ripetibili sono quelle che modificano irreversibilmente l’oggetto dell’analisi, rendendo impossibile una successiva verifica identica. Esempi tipici di analisi non ripetibili sono l’autopsia, in cui il corpo è soggetto a dissezione, o le analisi chimiche che utilizzano reagenti specifici che consumano il campione.

Secondo l’articolo 359 del Codice di Procedura Penale italiano, quando un’analisi riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero è tenuto ad avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, affinché questa possa esercitare il diritto di nominare un consulente tecnico che possa assistere alle operazioni per garantirne la correttezza e la trasparenza. I difensori e i consulenti tecnici nominati hanno il diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve, che possono risultare cruciali durante il dibattimento.

Codice penale italiano

Articolo 359 - Accertamenti tecnici non ripetibili

L’articolo 359 del Codice di Procedura Penale disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili, stabilendo che:

  1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 360 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero deve avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini della facoltà di nominare consulenti tecnici.
  2. I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
  3. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini manifesti l’intenzione di promuovere un incidente probatorio, il pubblico ministero deve sospendere gli accertamenti, salvo che il rinvio non ne pregiudichi l’utilità futura.

Articolo 360 - Accertamenti tecnici irripetibili

L’articolo 360 del Codice di Procedura Penale riguarda invece gli accertamenti tecnici irripetibili, stabilendo che:

  1. Quando è necessario compiere un accertamento tecnico il cui esito può essere modificato, il pubblico ministero conferisce l’incarico a un consulente tecnico, nominato a norma dell’articolo 225, osservando le formalità indicate nell’articolo 364.
  2. Prima di procedere al conferimento dell’incarico, il pubblico ministero deve avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini della facoltà di nominare consulenti tecnici.
  3. Se la persona sottoposta alle indagini non è presente, l’avviso deve essere notificato al difensore.
  4. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui l’accertamento sarà compiuto e deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima dell’evento.

Tabella di Confronto tra Articolo 359 e Articolo 360

AspettoArticolo 359Articolo 360
Tipo di accertamentoNon ripetibileIrripetibile
Procedura inizialeAvviso alla persona sottoposta alle indaginiConferimento dell’incarico a un consulente tecnico
Diritto di nomina consulentiSì, la persona può nominare consulenti tecniciSì, la persona può nominare consulenti tecnici
Diritto dei difensoriPartecipazione agli accertamenti e formulazione di osservazioniAvviso e partecipazione ai conferimenti
Tempistiche di avvisoSenza ritardoAlmeno ventiquattro ore prima
Riserva di incidente probatorioSì, possibile prima del conferimento dell’incaricoNon specificato
Formulazione riserveSì, osservazioni e riserve possono essere formulateNon specificato, ma avviso e partecipazione garantiti
Conseguenze se non eseguitoImpossibilità di eseguire l’accertamento se rinviatoNon specificato

Accertamenti Non Ripetibili e Incidente Probatorio

Nel caso di accertamenti non ripetibili, se la persona sottoposta alle indagini richiede di promuovere un incidente probatorio, il pubblico ministero è obbligato a sospendere gli accertamenti, a meno che non sia impossibile ripeterli utilmente in futuro. Questo strumento garantisce che le prove raccolte possano essere esaminate e contestate in modo equo e trasparente, salvaguardando i diritti della difesa. Tuttavia, se il differimento dell’accertamento comporterebbe la perdita definitiva della possibilità di ottenere quella prova, l’autorità giudiziaria può decidere di procedere comunque, ma deve essere in grado di giustificare questa decisione con l’urgenza e la necessità del caso.